giovedì, Settembre 19, 2024
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Protezione umanitaria: sentenza della Cassazione contro il ministero dell’Interno

La Cassazione ha recentemente stabilito che è possibile concedere protezione umanitaria a un migrante economico se la povertà nel suo paese di origine è così estrema da ledere la sua dignità. Questa decisione è stata presa respingendo il ricorso del ministero dell’Interno contro la decisione della Corte d’Appello, che aveva concesso a un cittadino extracomunitario il permesso di soggiorno.

L’uomo in questione aveva lasciato il suo paese, caratterizzato da una diffusa povertà e calamità naturali, e lavorava come ambulante in Italia, vivendo presso una Fondazione caritativa. Grazie a questo lavoro, riusciva anche a estinguere alcuni debiti che aveva nel suo paese d’origine.

Tuttavia, il ministero dell’Interno sosteneva che mancavano i “seri motivi” di carattere umanitario per concedere la protezione, nonostante la decisione favorevole della Corte d’Appello. Secondo il ministero, la condizione di vulnerabilità del migrante era dovuta esclusivamente a ragioni economiche.

La Cassazione ha ribaltato questa interpretazione, affermando che la condizione di vulnerabilità può derivare non solo da un conflitto armato, ma anche da qualsiasi contesto in cui i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo siano a rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della soglia minima di dignità personale.

La Corte ha sottolineato l’importanza di considerare non solo la povertà estrema nel paese di provenienza, in cui manchino le risorse essenziali per il sostentamento umano come acqua, cibo, vestiario e alloggio, ma anche la condizione di indigenza insuperabile a cui il migrante sarebbe esposto in caso di rimpatrio. L’accostamento di questi elementi può creare un pericolo di violazione dei diritti umani fondamentali.

Di conseguenza, la Corte ha stabilito che anche in casi di assoluta e incolmabile povertà per alcuni strati della popolazione, in cui manchi la possibilità di provvedere al proprio sostentamento, si configura la violazione dei diritti umani al di sotto del loro nucleo essenziale. Il giudice ha quindi l’obbligo di valutare attentamente tali condizioni nel processo decisionale, in adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria.

Foto di Maso Notarianni
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